Contrassegno per circolazione e sosta soggetti invalidi

Contrassegno di circolazione e sosta per invalidi ai sensi del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 – art. 381.

Il contrassegno viene rilasciato dal Servizio Segreteria del  Comune per le sole persone residenti riconosciute affette da “capacità di deambulazione ridotta” e ai ciechi civili assoluti su presentazione di apposita domanda.

E’ necessario produrre certificazione medica rilasciata dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Distretto Bassa Valsugana e Tesino, ma il contrassegno viene rilasciato direttamente – senza dover produrre il certificato summenzionato - nei seguenti casi:

a) soggetti riconosciuti invalidi civili assoluti con diritto ad indennità di accompagnamento in quanto non in grado di deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, secondo quanto previsto dalla L.P. 15.6.1998 n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti);

b) soggetti riconosciuti in situazione di handicap con grave limitazione della capacità di deambulazione, secondo quanto previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’itnegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dalla legge provinciale 10 settembre 2003 n. 8 (disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

Nei casi a) e b) deve essere prodotta direttamente al Comune la certificazione relativa.

L’autorizzazione, salvo casi particolari, è valida 5 anni,  è strettamente personale ed è  valida su tutto il territorio nazionale.

All’atto del rinnovo  deve essere presentato certificato medico rilasciato dal proprio medico di base che conferma “il persistere delle condizioni sanitarie che avevano dato luogo al rilascio”.

 La modulistica per chiedere il rilascio o il rinnovo dei permessi è disponibile nella sezione Modulistica Servizio Segreteria del sito