Le attività di commercio su aree pubbliche

Lo svolgimento di attività commerciali in Provincia di Trento è disciplinato dalla L.P. 8.5.2000 n. 4 e s.m. e dal relativo Regolamento di esecuzione.

 La norma distingue diverse tipologie di attività commerciale:

  1. IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA (cd. “negozi”)
  2. IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (cd. “ambulantato”)
  3. LE FORME “SPECIALI” DI VENDITA (vendita in spacci interni, vendita mediante apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, vendita mediante televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita presso il domicilio dei consumatori e mediante illustrazioni di cataloghi o forme simili di vendita e propaganda commerciale)

Per poter svolgere le attività commerciali sopra citate è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- requisiti morali previsti dall’art. 71 del .D.Lgs. 126.3.2010 n. 59 sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare

- requisiti professionali  per la vendita di prodotti alimentari previsti dall’art. 71, comma 6, del medesimo D.Lgs. 59/2010.

Nel caso di società la legge specifica quali soggetti devono possedere i requisiti sopra indicati.

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, ovvero presso il domicilio dei consumatori.

 

Il  commercio su aree pubbliche puo’ essere svolto:

  1. su POSTEGGI dati in concessione dal comune

Il rilascio dell’autorizzazione/concessione per posteggi presuppone la disponibilità di tali posteggi sul territorio. Il Consiglio comunale, attraverso la “disciplina del commercio su aree pubbliche” istituisce  i vari mercati, fiere, posteggi isolati, e determina quindi il numero,  la composizione, dimensione e ubicazione dei vari posteggi (sul sito è disponibile un approfondimento relativo ai vari mercati istituiti)

L’assegnazione di eventuali posteggi liberi avviene sulla base di apposite graduatorie formate dal comune per ciascun mercato.

Qualora non siano disponibili nuovi posteggi, gli operatori commerciali su aree pubbliche possono comunque chiedere di essere inseriti in graduatoria, partecipando ai mercati in caso di assenza dei titolari di posteggio.

 Sul sito del Consorzio Comuni Trentini è disponibile la modulistica necessaria per lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio,  i moduli per chiedere il rilascio ed il subentro delle concessioni di suolo pubblico e la richiesta di inserimento nella graduatoria degli spuntisti.

    2. su qualsiasi area pubblica, purchè in forma ITINERANTE.

 

L’attività itinerante è il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve (massimo un’ora, allontanandosi poi di almeno 500 metri), di norma con l’uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l’apprestamento e l’esposizione di uno o piu’ banchi o di altro simile contenitore di merci appoggiato al suolo.

Nella scelta dell’area si devono considerare eventuali limitazioni imposte dal comune e rispettare le norme del Codice della Strada.

Chi intende svolgere l'attività commerciale in forma itinerante deve produrre apposita SCIA al Comune (al comune di residenza o ad altro comune). La S.C.I.A. consente lo svolgimento dell'attività in tutto il territorio italiano, con le limitazioni sopra indicate o di quelle stabilite dai singoli comuni o dalle varie regioni ove si intende operare.

La S.C.I.A. abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori e dove essi si trovano per motivi di lavoro, di studio, di cura, intrattenimento e svago.

 Per la presentazione della SCIA ad uno dei comuni trentini è obbligatorio l'utilizzo dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) istitiuito all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.

 

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E’ inoltre prevista dall'art. 20 del Regolamento di Esecuzione della L.p. 17/2010 di presentare segnalazione certificata di inizio attività per l'attività temporanea di vendita al dettaglio. Per tale attività non è richiesto il possesso di requisiti professionali, ma solo dei requisiti morali. E' ammessa l'attività temporanea di vendita nei casi previsti dal citato articolo 20, anche su aree private o in locali aperti al pubblico previo assenso al comune da parte del proprietario. L'attività temporanea è soggetta a SCIA la cui efficacia è subordinata alla preventiva concessione degli spazi.

Sul sito del Consorzio Comuni Trentini è disponibile la modulistica necessaria

 

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Alle forme di vendita sopra descritte si affianca la VENDITA DI PRODOTTI DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI (disciplinata dal D.Lgs. 18.5.2001 n. 228). Vedasi a tal proposito apposito articolo presente in questa sezione.

 Per la presentazione della comunicazione è obbligatorio l'utilizzo dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) istitiuito all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.

 

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L’esercizio delle attività di vendita sopra descritte deve inoltre avvenire con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità ed igiene.

In particolare, la vendita di prodotti alimentari è soggetta ad apposita comunicazione all’Azienda Provinciale Servizi Sanitari con utilizzo della modulistica all’uopo predisposta dall’Azienda stessa.

Per eventuali informazioni sullo svolgimento di attività economiche gli interessati possono rivolgersi al Servizio Segreteria ed Affari Generali del Comune (Ufficio n. 6 – II piano ) –

Responsabile: Stroppa Nicoletta

Tel. 0461-758707