Richiesta esenzione contributo di costruzione

Ai sensi dell'articolo 90 della l.p.15/2015, l'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in
godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione.

Ai sensi dell'art.90 bis della l.p. 15/2015, ai soggetti che acquistano un'unità abitativa da destinare a prima abitazione entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93 è corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d). Se l'unità abitativa è compresa in un edificio
composto da più unità, l'importo è calcolato con riferimento all'unità immobiliare acquistata. L'applicazione di questo articolo è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dall'acquisto. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi.

 

Si riporta relativa modulistica