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Provvedimenti organi indirizzo politico

Dipende da

In base all'art. 1, comma 1), lett. g) della L.R. 10/2014 l’articolo 23 del D.lgs. 33/2013 si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b).  In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere  pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli enti locali sono comunque tenuti, decorsi i dieci giorni di pubblicazione previsti dall’articolo 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni, alla ripubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto e dal comma 3 del presente articolo.

Per le determinazioni adottate dai responsabili dei servizi lo statuto comunale prevede la pubblicazione di elenchi mensili. 

Le determinazioni per la quale il Codice Appalti (Dlgs 36/2023) prevede obblighi di pubblicazioni sono pubblicate sull'Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici