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Atti di concessione

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.
Riferimento: Decreto legislativo 14-03-2013, n. 33, art. 26, com. 2
Aggiornamento: Tempestivo (Decreto legislativo 14-03-2013, n. 33, art. 26, com. 3)

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.
Riferimento:Decreto legislativo 14-03-2013, n. 33, art. 27, com. 2
Aggiornamento: Annuale (Decreto legislativo 14-03-2013, n. 33, art. 27, com. 2)

L'art. 1, comma 1, lett. l) della L.R. 10/2014 ha stabilito che in luogo degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 si applica l'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 e s.m.. in forza del quale la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti internet per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione i provvedimenti e gli allegati che dispongono, per un importo superiore a mille euro:

- la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;
 
- l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati.

Gli enti possono disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati

a)  nome e dati fiscali del beneficiario;
b)  importo;
c)  norma o titolo alla base dell'attribuzione;
d)  struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e)  modalità seguita l'individuazione del beneficiario.

La pubblicazione effettuata in base ai commi precedenti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione. Resta salva la facoltà di pubblicare anche i provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo inferiore a mille euro.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (art 7, comma 5 bis- L.R. 8/2012 e s..m)

Come previsto dalla Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 15-05-2014, n. 243 Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, al cap. 9 Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione, nei documenti oggetto di pubblicazione non devono essere presenti (e devono quindi essere omessi o cancellati) i dati eccedenti o non pertinenti rispetto agli scopi della pubblicazione