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Accesso civico

Dipende da

L'accesso civico semplice è il diritto di ogni cittadino/a di richiedere la pubblicazione dei documenti, le informazioni o i dati non presenti sul sito web del Comune  e che ha l'obbligo di pubblicare sul sito sezione "Amministrazione trasparente" ove tale obbligo non sia adempiuto.

L'accesso civico generalizzato è invece il diritto di chiunque di accedere ai documenti detenuti dall'Amministrazione comunale , ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Le istanze possano essere formulate da chiunque, quindi non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva dei richiedenti, né devono essere motivate. L'istanza di accesso civico deve identificare i documenti richiesti.

La Legge Regionale 29/19/2014, n. 10, art. 1 ha precisato che l'accesso civico ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Limiti all'accesso (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5, bis. 5)

Si configurano quando lo stesso comporti un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  • la sicurezza e l'ordine pubblico
  • la sicurezza nazionale
  • la difesa e le questioni militari
  • le relazioni internazionali
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato
  • la conduzione di indagini su reati ed il loro perseguimento
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico generalizzato, è inoltre rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica e giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali.

Se i limiti all'accesso riguardano solo alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

Fonti normative

  • Legge Regionale 29/19/2014, n. 10, art. 1, com. 1, let. a così come modificata dalla Legge regionale 26/09/2016, n. 16, art. 1 com. 1, let. b punto 1.2
  • Decreto legislativo 14-03-2013, n. 33, art. 5, com. 1 e 2

La domanda di accesso civico va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.