L'attività di somministrazione di alimenti e bevande

LA SOMMINISTRAZIONE  DI ALIMENTI E BEVANDE (bar, ristoranti, pizzerie ecc.)

 

L’apertura e gestione di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande  in Provincia di Trento è disciplinata dalla L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e dal relativo Regolamento di esecuzione. Di seguito si riportano i punti fondamentali di tali norme.

 

Per SOMMINISTRAZIONE si intende la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in superfici o locali attrezzati a tal fine.

 

TIPOLOGIE DI ESERCIZI

 

Gli esercizi si distinguono in ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO ed ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO.

 

1) ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO

Comprendono:

-         gli esercizi per la somministrazione di PASTI (pasti tradizionali, pasti veloci, pizze);

-         gli esercizi per la somministrazione di BEVANDE (alcoliche di qualsiasi gradazione o analcoliche) (*)

-         gli esercizi che somministrano pasti e/o bevande congiuntamente all’effettuazione di attività di spettacolo, trattenimento e svago, avente carattere prevalente (sale da ballo, da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, cinema, teatri ecc.).

 

(*) si intendono per bevande alcoliche quelle contenenti alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol. Le bevande alcoliche con gradazione superiore al  21%  di alcol in volume sono classificate bevande superalcoliche.

 

2) ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO

 

Comprendono:

-         le mense aziendali, scolastiche e di altri enti esercitate a mezzo terzi;

-         gli spacci annessi ad aziende, amministrazioni enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti degli studenti o del rispettivo personale;

-         gli spacci e le mense annessi a circoli e ad associazioni, operanti senza scopo di lucro nel campo dell’organizzazione del tempo libero, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti degli associati e loro familiari in forme accessorie e limitate rispetto allo svolgimento dell’attività sociale preventivamente comprovata.

-         Gli esercizi che effettuano l’attività di somministrazione al domicilio del consumatore;

-         gli spacci e le mense annessi a ostelli per la gioventù, case per ferie e strutture ricettive all'aria aperta, nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata esclusivamente nei confronti degli alloggiati.

 

REQUISITI SOGGETTIVI:

 

L’esercizio dell’attività di somministrazione AL PUBBLICO (esclusa l'attività di somministrazione temporanea) e, se esercitata in forma imprenditoriale, anche dell’attività di somministrazione NON AL PUBBLICO , è subordinato al possesso, da parte del titolare o di preposto appositamente individuato (se impresa individuale) o del legale rappresentante, delegato o preposto (in caso di società) dei seguenti requisiti:

-         requisiti morali previsti dal D.lgs. 26.3.2010 n. 59 e s.m. , come descritti nell'allegato della modulistica relativa. I requisii morali, in caso di società, associazioni od organismi collettivi devono essere posseduti  dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252

 

-         requisiti professionali specifici previsti dalla L.P. 9/2000 che rinvia al  D.Lgs. 26.3.2010 n. 59 - art. 71 - come elencati nella modulistica di richiesta e/o di comunicazione. I requisiti possono essere posseduti dal titolare o dal legale rappesentante o da una persona preposta all'esercizio.

E' necessaria inoltre  l'insussistenza delle cause di decadenza previste dal D.Lgs. 149/2011 e la sussistenza   dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)

 

APERTURA E MODIFICHE DEGLI ESERCIZI

 

L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento  e l'estensione di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  puo' avvenire previa presentazione di SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AL COMUNE.

L''apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione APERTI AL PUBBLICO sono subordinati al possesso dei requisiti di tipologia e di classificazione, del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi, della disponibilità della costituenda azienda commerciale, della sorvegliabilità dei locali e della loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro.

Per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande NON APERTI AL PUBBLICO deve esser autocertificato il possesso delle caratteristiche previste per le singole tipologie, il possesso dei requisiti soggettivi qualora  l'attività sia effettuata in forma imprenditoriale, nonché la conformità dei locali alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. I locali dove si svolgono tali attività non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici ed essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'azienda, dell'amministrazione, dell'ente o della scuola, del circolo o del complesso ricettivo a carattere turistico-sociale. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno

Il subingresso ( a seguito acquisto o affitto d'azienda) è subordinato alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività.

PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' RELATIVE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DAL 1 GENNAIO 2015 E' OBBLIGATORIO AVVALERSI DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) ISTITUITO PRESSO IL SITO www.impresainungiorno.gov.it

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La documentazione da allegare alla segnalazione inizio attività è dettagliatamente indicata nel modulo di segnalazione, in base alla tipologia di esercizio

 

ATTIVITA' TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

 

L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune.

La segnalazione certificata di inizio attività è subordinata alla sussistenza dei presupposti indicati nel comma 1, delle condizioni di sicurezza, del rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e alla designazione di un responsabile, in possesso dei medesimi requisiti morali, incaricato di seguire direttamente l'intero svolgimento della manifestazione.

L'attività di somministrazione temporanea ha una durata massima pari a quella della manifestazione

In forma temporanea non possono essere somministrate bevande superalcoliche.

LA MODULISTICA DA UTILIZZARE PER PRESENTARE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' PER SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEE E' QUELLA DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, fatta salva la facolta di avvalersi del S.U.A.P. istituito presso il sito www.impresainungiorno.gov.it

Qualora per lo svolgimento delle manifestazioni sia necesario richiedere al Comune altre tipologie di autorizzazione (deroga acustica, autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, collaborazioni ecc.) alla sezione Modulistica Servizio Segreteria  è possibile reperire il modulo da utilizzare. 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE adibiti a tale attività segue le procedure previste per l’attivazione di un esercizio ordinario di somministrazione.

 

Negli altri casi invece l’installazione dei distributori è soggetta alla presentazione di apposita SEGNALAZIONE CERTIFICATA  DI INIZIO ATTIVITA’  da presentare al Comune.

 PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' RELATIVE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 1 GENNAIO 2015 E' OBBLIGATORIO AVVALERSI DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) ISTITUITO PRESSO IL SITO www.impresainungiorno.gov.it

L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di PASTI (tradizionali,  veloci o pizze) è ammessa solo negli esercizi aperti al pubblico già autorizzati alla somministrazione di pasti e con riferimento alle specifico sotto tipologie autorizzate.

 

L’installazione di distributori automatici per la somministrazione NON APERTA al pubblico di alimenti e bevande analcoliche è soggetta alle sole norme in materia di igiene e sanità.

 

SUBINGRESSO

 

Chi subentra per atto tra vivi nella proprietà o nella gestione di un’azienda esercente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se è in possesso dei requisiti soggettivi di legge, puo’ continuare l’attività dopo aver presentato al Comune apposita SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ , documentando l’effettivo trasferimento dell’azienda.

Il subentrante per causa di morte puo’ continuare l’attività del dante causa anche se non in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, per un anno decorrente dalla data di apertura della successione e presentando comunque apposita denuncia di inizio attività al Comune.

PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' RELATIVE AL SUBINGRESSO IN ESERCIZI PER LA  SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DAL 1 GENNAIO 2015 E' OBBLIGATORIO AVVALERSI DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) ISTITUITO PRESSO IL SITO www.impresainungiorno.gov.it

 

ORARIO DI APERTURA, CHIUSURA INFRASETTIMALE, SOSPENSIONI  E CESSAZIONI DI ATTIVITA’

 

L’orario di apertura degli esercizi di somministrazione era disciplinato dall’art. 18 del Regolamento di Esecuzione della L.P. 9/2000. Con l'art. 11 della L.P. 15.5.2013 n. 9 è stato peraltro temporaneamente sospesa l'applicazione delle disposizioni in materiale di orari di apertura degli esercizi di somministrazione. Dal 16 maggio 2013 e fino a diversa previsione della legge provinciale gli esercenti determinano pertanto liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei propri esercizi. Le norme temporaneamente sospese riguardano anche il riposo settimanale degli esercizi.

Si riporta di seguito l'art. 9 bis. della L.P. 9/2000 introdotto dalla L.P. 9/2013: " Dalla data di entrata in vigore di questa disposizione l'applicazione degli articoli 19 e 21 e della relativa disciplina attuativa è sospesa finoa diversa previsione della legge provinciale e gliesercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo. Gli esercenti rendono noto al pubblico mediante cartelli o altri idonei mezzi d'informazione, l'orario di apertura e chiusura dei propri esercizi. E' fatto salvo il potere di adottare, sulla base della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica,dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza."

La chiusura temporanea superiore a otto giorni consecutivi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune almeno cinque giorni prima della data d'inizio della chiusura, salvo cause di forza maggiore, con l'indicazione della durata della chiusura

 I titolari di autorizzazioni che cessano di esercitare l’attività devono trasmettere al Comune apposita comunicazione scritta, entro 30 giorni dalla cessazione, allegando l’originale dell’autorizzazione stessa (vedasi modulistica in SUAP  - www.impresainungiorno.gov.it )  

 

ATTIVITA’ NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

 

L’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’autorizzazione per l’apertura di esercizi alberghieri  (o lle relative denuce/segnalazioni di inizio attività), nonchè le segnalazioni per l’apertura di esercizi non aperti al pubblico, consentono, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed in particolare delle disposizioni previste dalle leggi d’igiene e sanità e di inquinamento acustico), le seguenti ulteriori attività:

-     l’installazione di apparecchi radiotelevisivi e mangianastri e di juke box;

-     l’installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di cinque apparecchi complessivi. (l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all’art. 110 – comma 5 – del T.U.L.P.S. è comunque subordinata al rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) ed in particolare da quanto disposto dall’art. 86, comma 3 del T.U.L.P.S., introdotto dall’art. 37 della legge 388/2000); Va peraltro tenuto conto di quanto previsto dalla L.P. 22 luglio 2015 n. 13 che ha posto limitazioni alla collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del R.D. 773/1931, in prossimità di luoghi sensibili. Vedasi specifico approfondimento sul tema con la ricognizione dei luoghi sensibili.

-     l’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela autorizzata accede normalmente, purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un amento del prezzo delle consumazioni;

-     la pratica dei giochi leciti, con il solo onere dell’esposizione della tabella giochi proibiti, vidimata dal Sindaco. Tale tabella contiene anche alcune prescrizioni che l’esercente deve rispettare al fine di non incorrere nelle relative sanzioni;

-      la vendita per asporto dei prodotti che si è autorizzati a somministrare (non si applica agli esercizi alberghieri senza somministrazione aperta al pubblico). Tale vendita è soggetta, nell’ambito degli orari di somministrazione autorizzati, alle disposizioni previste per gli esercizi di vendita al dettaglio, deve essere funzionale e correlata all’attività di somministrazione e la superficie dell’esercizio destinata a tale attività non deve superare il 10 per cento di quella destinata alla somministrazione; tale percentuale è fissata nel 20 per cento per gli esercizi ai quali è stato attribuito il marchio di prodotto.

Nella sezione "modulistica attività economiche e pubblica sicurezza" è disponibile ulteriore modulistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande per casi specifici. 

VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI.

Si segnalano le novità apportate dalla L.P. 3.8.2010 n. 19 la quale ha stabilito, all'art. 2 che, fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, negli esercizi di somministrazione, anche a carattere temporaneo, negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, negli esercizi agrituristici, negli esercizi commerciali, anche su area pubblica, nei rifugi alpini ed escursionistici, nelle manifestazioni fieristiche e in tutte le altre strutture o aziende, anche agricole, artigianali o industriali, nelle quali è autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, la somministrazione o la vendita di bevande, sono vietate la somministrazione, la vendita e l'offerta, a titolo gratuito o di assaggio, di bevande alcoliche a soggetti minori di diciotto anni. Il divieto di somministrazione o vendita è reso pubblico con appositi cartelli esposti all'esterno o all'interno dei luoghi dai soggetti responsabili. Chi somministra o vende può esigere la visione di un documento di identità atto a comprovare l'età; nell'ipotesi di mancata esibizione la somministrazione è rifiutata.

Sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione di bevande alcoliche durante manifestazioni svolte in luoghi dedicati esclusivamente ai minori di diciotto anni.

Il comune territorialmente competente, in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo di particolare rilevanza, può, anche a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine, vietare o limitare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche nelle zone interessate.

L'art. 3 della legge contiene disposizioni su incentivi per la somministrazione di bevande analcoliche e l'art. 4 stabilisce le sanzioni in caso di mancata osservanza della norma.

 

Per informazioni relativamente allo svolgimento dell’attività di somministrazione, il possesso dei requisiti relativi, l’utilizzo della modulistica, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Segreteria ed Affari Generali del Comune (Sig.ra Nicoletta Stroppa – II piano – uff n. 6 – tel. 0461-758707).