Le attività di commercio su aree private

ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI IN PROVINCIA DI TRENTO – commercio su aree private

Lo svolgimento di attività commerciali in Provincia di Trento è disciplinato dalla L.P. 30.07.2010 N. 17 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 6-108/leg. dd. 23.4.2013. Per alcune tipologie di attività si applica il D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e s.m. I requisiti per l'accesso alle attività commerciali sono disciplinati dal  D.lgs. 59/2010.

I criteri di programmazione urbanistica previsti dall'art. 72 della L.p. 17/2010 sono stati approvati con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 dd. 1.7.2013.

 La norma distingue diverse tipologie di attività commerciale:

  1. IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA (cd. “negozi”)
  2. IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (cd. “ambulantato”)
  3. LE FORME “SPECIALI” DI VENDITA (vendita in spacci interni, vendita mediante apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, vendita mediante televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita presso il domicilio dei consumatori e mediante illustrazioni di cataloghi o forme simili di vendita e propaganda commerciale)

 

La competenza al rilascio delle autorizzazioni o al ricevimento delle segnalazioni  di inizio attività per lo svolgimento di attività commerciali AL DETTAGLIO è di competenza dei comuni. Si intende per commercio al dettaglio l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merce in conto proprio e le rivenda direttamente al consumatore finale.

 

Per poter svolgere attività commerciali è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- requisiti morali previsti dall’art. 71 del .D.Lgs. 126.3.2010 n. 59 sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare

- requisiti professionali  per la vendita di prodotti alimentari previsti dall’art. 71, comma 6, del medesimo D.Lgs. 59/2010.

Nel caso di società la legge specifica quali soggetti devono possedere i requisiti sopra indicati.

I requisiti soggettivi MORALI sono necessari anche per lo svolgimento di ATTIVITA’ COMMERCIALE ALL’INGROSSO, svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tali attività - a seguito delle innovazioni apportate dalla L.P. 30.7.2010 n. 17 e dalle relative disposizioni regolamentari - sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività secondo la modulistica approvata dalla Giunta Provinciale. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche.

La  segnalazione di nuove attività di commercio all'ingrosso o di modifica di quelle esistenti avviente tramite lo Sportello Unico Attività Produttive istituito all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it

 

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COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

 

La norma ha diversificato le procedure per l’attivazione degli esercizi commerciali sulla base delle rispettive tipologie che si possono riassumere come segue:

A) Esercizi di vicinato.

Sono gli esercizi commerciale in sede fissa aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 150.

Possono essere localizzati sul territorio comunale nel rispetto delle disposizioni urbanistiche fissate dal Piano Regolatore Generale e tenendo conto di quanto stabilito al punto 10 della deliberazione della G.P. n. 1339 dd. 1.7.2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale).

Per la segnalazione di nuovi esercizi di vicinato o di modifica di quelle esistenti, per il subingresso e per la comunicazione di modifiche è  obbligatorio l'utilizzo dello Sportello Unico Attività Produttive istituito all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it

Eventuali interessati possono rivolgersi al Servizio Attività economiche del Comune.

 

B) Medie strutture di vendita.

Sono medie strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie di vendita compresa tra 151 e 800 mq. .

Possono essere localizzati sul territorio comunale nel rispetto delle disposizioni urbanistiche fissate dal Piano Regolatore Generale e tenendo conto di quanto stabilito al punto 10 della deliberazione della G.P. n. 1339 dd. 1.7.2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale).

Per la segnalazione di nuove medie strutture o di modifica di quelle esistenti, per il subingresso e per la comunicazione di modifiche è  obbligatorio l'utilizzo dello Sportello Unico Attività Produttive istituito all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it

Eventuali interessati possono rivolgersi al Servizio Attività Economiche del Comune.

 

C) Grandi strutture di vendita.

Sono grandi strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a 800 mq..

L'insediamento di grandi strutture di vendita  è soggetta a SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' al comune. L'apertura di grandi strutture di vendita all'esterno dei centri storici è subordinata al rispetto di quanto previsto dal punto 5) e segg. della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 dd. 1.7.2013, nonchè di quanto previsto dai piani territoriali delle comunità di valle.

Per la segnalazione di nuove grandi strutture  o di modifica di quelle esistenti,il subingresso e per la comunicazione di modifiche,  è  obbligatorio l'utilizzo dello Sportello Unico Attività Produttive istituito all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it .

 

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E' disponibile in allegato:

- il modulo di richiesta di iscrizione all'Albo delle "Botteghe storiche", precisando che l'iscrizione è disposta dal Comune in presenza dei requisiti previsti dall'art. 63, comma 3, della L.P. 17/2010 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25.3.2011 la quale prevede che:

1 Sono considerati botteghe storiche gli esercizi commerciali al dettaglio, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (situati anche fuori dai luoghi storici del commercio) che presentano i seguenti requisiti:

a) svolgono la propria attività da almeno cinquant’anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell’attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica o di servizio;
b) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra un chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l’attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.
2. Non possono essere considerate botteghe storiche gli esercizi gestiti in franchising e gli esercizi che, per modalità di vendita o di caratterizzazione o localizzazione dell’attività, in relazione anche alla realtà territoriale del comune in cui sono situati, non corrispondono alle tipologie ed alle finalità delle botteghe storiche.

 

D) VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

 

L’apertura di rivendite esclusive o promiscue per la vendita di giornali e riviste, dal 1 gennaio 2015,  è subordinata alla presentazione di apposita  segnalazione certificata di inizio attività.

Per la segnalazione di apertura di rivendite di giornali e riviste e per comunicare eventuali variazionii è  obbligatorio l'utilizzo dello Sportello Unico Attività Produttive istituito all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it .

A seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento di Esecuzione della L.p. 17/2010 alla tabella speciale TS1, i titolari di esercizi commerciali al dettaglio riferiti alla tabella speciale per impianti di distribuzione di carburanti hanno titolo a porre in vendita anche giornali e riviste.

 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

 

Per l’attività commerciale su aree pubbliche vedasi specifico approfondimento.

 

FORME SPECIALI DI VENDITA

 

Le forme speciali di vendita sono disciplinate dal D. Lgs 114/1998. Sono tutte attivabili mediante presentazione di una SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ATTIVITA' , da presentare  al comune competente per territorio (cioe’ ove viene effettuata la vendita). Per la vendita per corrispondenza o presso il domicilio dei consumatori la comunicazione va prodotta al comune nel quale l’esercente ha la residenza (se persona fisica) o la sede legale.

Per la segnalazione di forme speciali di vendita ed eventuali subingressi o modifiche è  obbligatorio l'utilizzo dello Sportello Unico Attività Produttive istituito all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it

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Alle forme di vendita sopra descritte si affianca la VENDITA DI PRODOTTI DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI (disciplinata dal D.Lgs. 18.5.2001 n. 228).

Per l'illustrazione di quanto prevede la legge, vedasi specifico approfondimento

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L’esercizio delle attività di vendita sopra descritte deve inoltre avvenire con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità ed igiene.

In particolare, la vendita di prodotti alimentari  è soggetta ad apposita comunicazione all’Azienda Provinciale Servizi Sanitari con utilizzo della modulistica all’uopo predisposta dall’Azienda stessa.

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Qualora negli esercizi commerciali o con le altre forme di vendita vengano ceduti prodotti usati  non è piu' prevista  - in aggiunta alla S.C.I.A. principale riferita al negozio o alle forme speciali di vendita - la produzione della SCIA di cui all'art. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, abrogato. La vendita di tali prodotti è tuttavia assoggettata alla tenuta del registro previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S. debitamente vidimato dal Comune.

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Lo svolgimento di vendite particolarmente favorevoli (cd. Saldi, vendite promozionali, di liquidazione ecc.) , disciplinate dall'art 28, comma 4), della L.P. 17/2010  è soggetto a comunicazione  tramitel lo Sportello Unico Attività Produttive istituito all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it

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Per gli orari di apertura dei negozi, con la  L.P. 15.5.2013 N. 9 la Provincia di Trento ha sospeso temporaneamente l'applicazione delle leggi provinciali n. 17/2010 e 9/2000 riguardanti gli orari di apertura  sia per gli esercizi di commercio al dettaglio che per quelli di somministrazione di alimenti e bevande.

Dal 16 maggio 2013 e fino a diversa previsione della legge provinciale, gli esercenti determinano pertanto liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei propri esercizi.

Sul sito del Servizio Commercio e Cooperazione della P.A.T. è pubblicata la circolare dd. 15.5.2013 con la quale vengono fornite indicazioni sull'applicazione della legge provinciale 9/2013.

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Nella sezione modulistica sono disponibili moduli relativi ai procedimentii per i quali non è previsto l'utilizzo del portale SUAP e non  è reperibile la modulistica unificata sul sito del Consorzio dei Comuni Trentini.

 

Per eventuali informazioni sullo svolgimento di attività economiche gli interessati possono rivolgersi al Servizio Segreteria ed Affari Generali del Comune (Ufficio n. 6 – II piano ) –

Responsabile: Stroppa Nicoletta

Tel. 0461-758707