Utilizzo bodycam da parte del personale del Corpo di Polizia Locale

Con deliberazione della Giunta comunale 23/02/2021, n. 28 è stato approvato il Disciplinare per l'utilizzo di bodycam (telecamera indossabile) e dashcam (telecamera a bordo veicolo di servizio) da parte del del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino.

Consulta il Regolamento 27-02-2019, n. 8 "Regolamento per attività di videosorveglianza" approvato con Deliberazione consiliare 27/02/2019, n. 8.

Per l'utilizzo dei dispositivi bodycam e dashcam è stato redatta dal Comune la valutazione di impatto sulla protezione dei dati prevista dal Regolamento europeo 679/2016, art. 35, che ha ottenuto il parere favorevole del Responsabile per la Protezione dei Dati il  20 agosto 2020.

Il Disciplinare prevede le modalità di assegnazione dei dispositivi agli operatori del Corpo di Polizia Locale e le finalità dell'utilizzo precisando che la finalità principale è quella di garantire la tutela degli operatori del Corpo.

Ad ogni agente del Corpo di Polizia Locale sarà assegnata una bodycam da indossare all’inizio del servizio esterno e da utilizzarsi solo nel momento in cui l'operatore dovesse trovarsi ad affrontare una situazione di difficile gestione e in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno durante l’attività di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza.

I veicoli di servizio saranno, invece, dotati di dashcam che riprenderà la parte della strada davanti al veicolo di servizio, utile nel caso di sinistro stradale con veicolo di servizio.

Nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e dal Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, il Comando ha curato la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno che, assieme alla valutazione di impatto privacy,  è stato sottoposto al vaglio del Responsabile Protezione Dati nominato dal Comune di Borgo Valsugana, che ne ha confermato la regolarità ed ha espresso parere favorevole.

Tutte le modalità di utilizzo delle bodycam sono descritte sul Disciplinare.

 L’attivazione del dispositivo bodycam, prevista dall’art. 4 del Disciplinare, dovrà avvenire ad inizio del turno di servizio, gli agenti e/o ufficiali, ai quali è stata assegnata una bodycam, dovranno indossarla in posizione ben visibile sulla divisa ed attivarla. 

Tuttavia le microcamere potranno registrare solo ed esclusivamente nel caso in cui l'operatore di polizia locale attivi la registrazione. L’art. 5 del disciplinare stabilisce le Modalità e ambito di utilizzo dei dispositivi e prevede che:

  1. l’operatore di polizia locale, è tenuto ad attivare la registrazione mediante bodycam solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità, al verificarsi di tangibili situazioni di pericolo, di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, in caso di pericolo imminente per persone e/o cose, nell’ambito delle finalità dell’accertamento e della repressione dei reati, e in relazione all’evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre, a suo giudizio, situazioni di criticità
  2. il dispositivo bodycam può essere attivato anche nell’ambito dei controlli stradali, in considerazione della potenziale pericolosità della viabilità lungo specifici tratti stradali, che saranno individuati con disposizione di servizio del Comandante
  3. tali sistemi potranno essere attivati dall’ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia, dal capo-pattuglia o in mancanza da altro ufficiale di turno, che deve impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi delle esigenze che lo rendessero necessario
  4. il sistema può essere attivato anche dal singolo operatore, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza o che facciano presupporre una criticità o un dovere istituzionale tali da richiedere una assoluta tempestività dell'iniziativa. A titolo esemplificativo si individuano le ipotesi di esecuzione attività di polizia giudiziaria, la necessità di documentare l'infortunistica stradale, nonché la tutela della sicurezza degli astanti o degli operatori oppure per comprovare il corretto svolgimento delle attività istituzionali, nei casi di particolare criticità. Lo stesso operatore di polizia locale ne disporrà la disattivazione
  5. l’operatore ha l’obbligo di avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione audio/video. Tale avviso deve emergere nel contenuto della registrazione
  6. l’operatore di polizia locale dovrà adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza (ad esempio nelle scuole, luoghi di culto o di cura).

Si precisa che gli operatori dotati di bodycam, saranno sottoposti a specifica attività formativa in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo dello strumento, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali.