IM.I.S. - Agevolazione per immobili concessi in comodato a parenti e affini di primo grado

A partire dall'anno d'imposta 2020 il Consiglio Comunale ha stabilito una aliquota ridotta, pari allo 0,495%, per le seguenti fattispecie:

a) una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti ed affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione tributaria, ai sensi dell'art. 2704 del Codice Civile, decorre dalla data di avvenuta registrazione del contratto e comunque solo dal momento in cui il comodatario possiede i requisiti sia di residenza che di dimora abituale nell'immobile concesso.

A pena di decadenza il comodante deve presentare al Comune apposita comunicazione entro la data di scadenza del versamento a saldo dell’imposta, con effetto retroattivo per il periodo d’imposta cui si riferisce.

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