| Il noleggio di veicoli senza conducente |
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L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTEL'attività di noleggio di veicoli senza conducente è disciplinata dal D.P.R. 19.12.2001 n. 481 il quale subordina tale attività alla presentazione di apposita denuncia di inizio attività al Comune nel cui territorio è la sede legale dell’impresa e al comune nei cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia. La rimessa ove la clientela richiede il servizio e il luogo ove vengono depositati gli automezzi devono essere conformi alle norme urbanistiche. Il Prefetto (in Provincia di Trento le funzioni sono demandate al Presidente della Giunta Provinciale) può vietare o sospendere l’esercizio dell’attività entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune, nei casi previsti dall’art. 11, comma 2) del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso, anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Documentazione necessaria per il procedimento, oltre alla denuncia di inizio attività: - fotocopia della carta di identità dei soggetti che sottoscrivono la denuncia; - planimetria della rimessa (in caso di rimessa ubicata su piazzale esterno)
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| Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Settembre 2011 07:49 |











