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L'utilizzo di alloggi a scopo turistico PDF Stampa Email
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L'utilizzo di alloggi a scopo turistico.

L'utilizzo di alloggi a scopo turistico è disciplinato dalla L.P. 15.5.2002 n. 7  e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 25.9.2003 n. 28-149/Leg.

Relativamente alle case ed appartamenti utilizzati a scopo turistico si deve distinguere:

- per le  case e appartamenti per vacanze (intese come  unità abitative arredate e dotate di angolo cottura o di servizio autonomo di cucina) gestite, in numero superiore a tre, da chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo e le offre in locazione ai turisti, fornendo i servizi essenziali previsti dal regolamento di esecuzione e per le unità abitative per la locazione ai turisti gestite, in numero superiore a tre, da imprese - comprese le agenzie immobiliari - che ne hanno la disponibilità a qualsiasi titolo, anche se la fornitura dei servizi essenziali previsti dal regolamento di esecuzione è offerta solo su richiesta dell'ospite, deve essere p prodotta apposita DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' al Comune.

Chi concede in locazione ad uso turistico alloggi diversi dagli esercizi extralberghieri sopra menzionati per un periodo minimo di 14 giorni anche non continuativi su base annua, deve darne informazione al comune competente per territorio, in quanto i dati vengono acquisiti dalla PAT nell'ambito del proprio sistema informativo del turismo. La comunicazione deve dare informazioni riguardo alla dimensione ricettiva dell'alloggio, al suo periodo di offerta, alle relative caratteristiche e dotazioni e deve essere inviata dall'interessato al comune competente su apposito modello cartaceo o tramite comunicazione informatica, nel rispetto del modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di turismo (VEDASI MODELLO).

Per informazioni sull'utilizzo della modulistica è possibile rivolgersi al Servizio Segreteria ed Affari Generali del Comune (Nicoletta Stroppa - tel. 0461-758707).

 

Ultimo aggiornamento Venerdì 21 Ottobre 2011 10:13