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L'attività di somministrazione di alimenti e bevande PDF Stampa Email
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LA SOMMINISTRAZIONE  DI ALIMENTI E BEVANDE (bar, ristoranti, pizzerie ecc.)

 

L’apertura e gestione di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande  in Provincia di Trento è disciplinata dalla L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e dal relativo Regolamento di esecuzione. Di seguito si riportano i punti fondamentali di tali norme.

 

Per SOMMINISTRAZIONE si intende la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in superfici o locali attrezzati a tal fine.

 

TIPOLOGIE DI ESERCIZI

 

Gli esercizi si distinguono in ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO ed ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO.

 

1) ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO

 

 

Comprendono:

-         gli esercizi per la somministrazione di PASTI (pasti tradizionali, pasti veloci, pizze);

-         gli esercizi per la somministrazione di BEVANDE (alcoliche di qualsiasi gradazione o analcoliche) (*)

-         gli esercizi che somministrano pasti e/o bevande congiuntamente all’effettuazione di attività di spettacolo, trattenimento e svago, avente carattere prevalente (sale da ballo, da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, cinema, teatri ecc.).

 

(*) si intendono per bevande alcoliche quelle contenenti alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol. Le bevande alcoliche con gradazione superiore al  21%  di alcol in volume sono classificate bevande superalcoliche.

 

2) ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO

 

 

Comprendono:

-         le mense aziendali, scolastiche e di altri enti esercitate a mezzo terzi;

-         gli spacci annessi ad aziende, amministrazioni enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti degli studenti o del rispettivo personale;

-         gli spacci e le mense annessi a circoli e ad associazioni, operanti senza scopo di lucro nel campo dell’organizzazione del tempo libero, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti degli associati e loro familiari in forme accessorie e limitate rispetto allo svolgimento dell’attività sociale preventivamente comprovata.

-         Gli esercizi che effettuano l’attività di somministrazione al domicilio del consumatore;

-         gli spacci e le mense annessi a ostelli per la gioventù, case per ferie e strutture ricettive all'aria aperta, nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata esclusivamente nei confronti degli alloggiati.

 

 

REQUISITI SOGGETTIVI:

 

L’esercizio dell’attività di somministrazione AL PUBBLICO e, se esercitata in forma imprenditoriale, anche dell’attività di somministrazione NON AL PUBBLICO e a carattere temporaneo, è subordinato al possesso, da parte del titolare (se impresa individuale) o del legale rappresentante o apposito delegato (in caso di società) dei seguenti requisiti:

-         requisiti morali previsti dal D.lgs. 26.3.2010 n. 59 , come descritti nella modulistica di richiesta e/o di comunicazione. I requisiti morali , in caso di società, associazioni od organismi collettivi devono essere posseduti  dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252

 

-         requisiti professionali specifici previsti dalla L.P. 9/2000 che rinvia al  D.Lgs. 26.3.2010 n. 59 - art. 71 - come elencati nella modulistica di richiesta e/o di comunicazione.

 

APERTURA E TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI

 

L'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti AL PUBBLICO puo' avvenire previa presentazione di SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AL COMUNE.

L''apertura e il trasferimento sono subordinati al possesso dei requisiti di tipologia e di classificazione, del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi, della disponibilità della costituenda azienda commerciale, della sorvegliabilità dei locali e della loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro.

E' disponibile la seguente modulistica:

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PER NUOVA APERTURA

Documentazione da allegare alla SCIA per  nuova apertura:

-          n. 2 copie della planimetria dei locali in scala 1:100, con specificata la superficie complessiva dell’esercizio e quella destinata alla somministrazione, i servizi igienici, eventuali locali operativi (cucine, magazzini ecc.), le entrate rispetto alla pubblica via e la separazione rispetto ad altri locali contigui destinati ad altre attività o abitazioni private. La sistemazione deve corrispondere con quella del progetto approvato presso il Comune.

-         fotocopia della carta di identità del sottoscrittore;

-          autocertificazione di possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 59/2010 resa, in caso di società, dai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (come da indicazioni riportate sul modulo)


L'estensione di attività di pubblici esercizi (es. aggiunta dell'attività di somministrazione di pasti a quella già esistente di somministrazione di bevande o viceversa) è soggetta alla medesima segnalazione certificata di inizio attività prevista per i nuovi esercizi.

 

Documentazione da allegare alla SCIA per estensione attività:

-    n. 2 copie della planimetria dei locali in scala 1:100, con specificata la superficie complessiva dell’esercizio e quella destinata alla somministrazione, i servizi igienici, eventuali locali operativi (cucine, magazzini ecc.), le entrate rispetto alla pubblica via e la separazione rispetto ad altri locali contigui destinati ad altre attività o abitazioni private. La sistemazione deve corrispondere con quella del progetto approvato presso il Comune.
-    fotocopia della carta di identità del sottoscrittore.
-    autocertificazione di possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 59/2010 resa, in caso di società, dai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (come da indicazioni riportate sul modulo)

 Il trasferimento di esercizi è soggetto ad apposita segnalazione certificata di inizio attività.

 

Documentazione da allegare alla SCIA per trasferimento di esercizio esistente:

-    n. 2 copie della planimetria dei locali in scala 1:100, con specificata la superficie complessiva dell’esercizio e quella destinata alla somministrazione, i servizi igienici, eventuali locali operativi (cucine, magazzini ecc.), le entrate rispetto alla pubblica via e la separazione rispetto ad altri locali contigui destinati ad altre attività o abitazioni private. La sistemazione deve corrispondere con quella del progetto approvato presso il Comune.
-    fotocopia della carta di identità del sottoscrittore.
-    autocertificazione di possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 59/2010 resa, in caso di società, dai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (come da indicazioni riportate sul modulo)

Il Comune si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dalla presentazione.

 

L’ampliamento dell’esercizio è soggetto a presentazione di apposita denuncia inizio attività (vedi apposita modulistica   PUBBLICI ESERCIZI: denuncia ampliamento superficie)

Documentazione da allegare alla denuncia di ampliamento:

-    planimetria dei locali, con specificata la superficie complessiva dell’esercizio e quella destinata alla somministrazione, le entrate rispetto alla pubblica via e la separazione rispetto ad altri locali contigui destinati ad altre attività o abitazioni private.
-    autorizzazione originale per l’annotazione dell’ampliamento.

L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande NON APERTI AL PUBBLICO è subordinata alla presentazione di apposita DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ al Comune (vedi apposita modulistica SOMMINISTRAZIONE: denuncia apertura esercizio non aperto al pubblico) nella quale viene autocertificato il possesso delle caratteristiche previste per le singole tipologie, il possesso dei requisiti soggettivi qualora  l'attività sia effettuata in forma imprenditoriale, nonché la conformità dei locali alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. I locali dove si svolgono tali attività non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici ed essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'azienda, dell'amministrazione, dell'ente o della scuola, del circolo o del complesso ricettivo a carattere turistico-sociale. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

La documentazione da allegare alla denuncia inizio attività è dettagliatamente indicata nel modulo di denuncia, in base alla tipologia di esercizio

 

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

 

Il Comune puo’ rilasciare autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica delle condizioni di sicurezza, e del rispetto delle norme igienico-sanitarie, del possesso dei requisiti soggettivi previsti per la somministrazione  al pubblico,  alla designazione di un responsabile in possesso di uno di questi requisiti, incaricato di seguire direttamente l'intero svolgimento della manifestazione.

L'autorizzazione non può avere durata superiore a quella della manifestazione e comunque a dieci giorni consecutivi. Per manifestazioni di particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto economico, che abbiano durata superiore a dieci giorni, l'autorizzazione può essere motivatamente concessa per l'intera durata della manifestazione medesima. Il possesso dei requisiti soggettivo non è richiesto per il rilascio delle autorizzazioni alle associazioni o enti che perseguono finalità sociali senza carattere  imprenditoriale.

In forma temporanea non possono essere somministrate bevande superalcoliche.

Salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, le richieste per il rilascio delle autorizzazioni devono essere presentate almeno quarantacinque giorni prima del giorno previsto per l'effettuazione della manifestazione (vedasi apposita modulistica da utilizzare dalle associazioni o dalle imprese)

Qualora tali autorizzazioni vengano richieste nell'ambito di manifestazioni per le quali vi siano altre altre autorizzazioni o collaborazioni richieste al Comune , è disponibile un modulo integrato, che contiene apposita sezione per la richiesta di autorizzazione temporanea di somministrazione:

Domanda suolo pubblico e collaborazione per manifestazioni per associazioni

Domanda suolo pubblico e collaborazione per manifestazioni per società

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE adibiti a tale attività segue le procedure previste per l’attivazione di un esercizio ordinario di somministrazione.

 

Negli altri casi invece l’installazione dei distributori è soggetta alla presentazione di apposita DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (vedasi apposita modulistica SOMMINISTRAZIONE: denuncia somministrazione a mezzo apparecchi automatici) da presentare al Comune nella quale viene autocertificato il possesso dei requisiti soggettivi specifici e l’osservanza delle norme di igiene e sanità. E’ necessario  allegare il nulla-osta del proprietario delle aree o degli esercizi nei quali gli apparecchi vengono installati.

 

L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di PASTI (tradizionali,  veloci o pizze) è ammessa solo negli esercizi aperti al pubblico già autorizzati alla somministrazione di pasti e con riferimento alle specifico sotto tipologie autorizzate.

 

L’installazione di distributori automatici per la somministrazione NON APERTA al pubblico di alimenti e bevande analcoliche è soggetta alle sole norme in materia di igiene e sanità.

 

 

SUBINGRESSO

 

 

 

Chi subentra per atto tra vivi nella proprietà o nella gestione di un’azienda esercente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se è in possesso dei requisiti soggettivi di legge, puo’ continuare l’attività dopo aver presentato al Comune apposita DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’  (vedasi apposita modulistica PUBBLICI ESERCIZI: comunicazione subingresso) e documentando l’effettivo trasferimento dell’azienda.

La documentazione da allegare alla comunicazione di subingresso è la seguente:

-    copia  del contratto notarile registrato o  dichiarazione sottoscritta dal notaio di avvenuta stipula del contratto di trasferimento dell’azienda;

-     copia della procura notarile per la gestione dell’esercizio (in caso di presentazione della DIA da parte di delegato della società)
-     dichiarazione sostitutive di certificazione antimafia (per le s.n.c. di tutti i soci, per le S.a.s. dei soci accomandatari, per le società di capitali, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione);
- eventuale documentazione inerente i requisiti soggettivi autocertificati (fotocopia libretto di lavoro, diplomi ecc.)
-   autorizzazione d’esercizio del precedente titolare (qualora non sia già stata restituita al Comune);
-   planimetria dei locali dell’esercizio (con indicazione della superficie di somministrazione e complessiva) qualora non depositata agli atti;
-    comunicazione orari di apertura dell’esercizio;
-    fotocopia di un documento di riconoscimento (qualora la domanda non venga firmata in presenza del funzionario incaricato a riceverla);

Il subentrante per causa di morte puo’ continuare l’attività del dante causa anche se non in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, per un anno decorrente dalla data di apertura della successione e presentando comunque apposita denuncia di inizio attività al Comune.

 

Le disposizioni sul subingresso si applicano anche in caso di esercizio di somministrazione non al pubblico, per il quale è possibile utilizzare l’allegata modulistica 

 

ORARIO DI APERTURA, CHIUSURA INFRASETTIMALE, SOSPENSIONI  E CESSAZIONI DI ATTIVITA’

 

L’orario di apertura degli esercizi di somministrazione AL PUBBLICO è disciplinato dall’art. 18 del Regolamento di Esecuzione della L.P. 9/2000 il quale prevede:

-   per gli esercizi che somministrano pasti: l’apertura non prima delle ore 7.00 e la chiusura non oltre le ore 03.00;

-    per gli esercizi che somministrano bevande: l’apertura non prima delle ore 6.00 e la chiusura non oltre le ore 02.00;

-   per gli esercizi che effettuano somministrazione congiunta ad attività di intrattenimento e svago avente carattere prevalente:  l’apertura non prima delle ore 8.00 e la chiusura non oltre le ore 04.00.

- la necessità di garantire l’apertura, nell’ambito delle fasce orarie predette, per almeno 6 ore giornaliere (2 per gli esercizi di somministrazione di pasti veloci) non frazionabili in piu’ di due periodi.

 

L’orario di apertura degli esercizi di somministrazione NON APERTI AL PUBBLICO è disciplinato dall’art. 19 del Regolamento di Esecuzione della L.P. 9/2000 il quale prevede che tale orario deve essere correlato e funzionale all’attività praticata ; per le mense e gli spacci interni l’orario deve essere compreso tra le 7.00 e le 24.00.

 

L’orario di apertura scelto (con la flessibilità prevista dalla legge) va comunicato al Comune (vedasi modulo di comunicazione). In casi particolari è possibile chiedere l’effettuazione di un orario in deroga ai limiti previsti dalla legge (vedasi modulo di richiesta). E' disponibile anche il modulo di comunicazione degli orari di apertura degli esercizi non aperti al pubblico.

 

Gli esercenti possono discrezionalmente protrarre l’orario di apertura fino alle ore 02.30 dal giorno 22 dicembre al 07 gennaio e fino alle ore 05.00 la notte dell’ultimo giorno dell’anno.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare il riposo settimanale, consistente in una giornata di chiusura alla quale puo’ essere aggiunta una ulteriore mezza giornata immediatamente antecedente o successiva.

 

 

La scelta del riposo settimanale deve essere comunicata al Comune (vedi relativo modulo) e non puo’ coincidere, fatte salve eventuali deroghe autorizzate per motivate ragioni, con quella attuata dai due esercizi della stessa sottotipologia piu’ vicini.

Per gli esercizi localizzati  in aree particolarmente isolate o dove non sussiste la necessità di servizio continuativo è possibile effettuare l’apertura limitatamente ad alcuni giorni della settimana, previa autorizzazione del Comune (vedasi modello di richiesta).

La chiusura temporanea superiore a otto giorni consecutivi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune almeno cinque giorni prima della data d'inizio della chiusura, salvo cause di forza maggiore, con l'indicazione della durata della chiusura  (vedasi il relativo modulo)

 I titolari di autorizzazioni che cessano di esercitare l’attività devono trasmettere al Comune apposita comunicazione scritta, entro 30 giorni dalla cessazione, allegando l’originale dell’autorizzazione stessa.

 

 


ATTIVITA’ NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

 

L’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’autorizzazione per l’apertura di esercizi alberghieri e la denuncia inizio attività per l’apertura di esercizi non aperti al pubblico, consentono, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed in particolare delle disposizioni previste dalle leggi d’igiene e sanità e di inquinamento acustico), le seguenti ulteriori attività:

-     l’installazione di apparecchi radiotelevisivi e mangianastri e di juke box;

-     l’installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di cinque apparecchi complessivi. (l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all’art. 110 – comma 5 – del T.U.L.P.S. è comunque subordinata al rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) ed in particolare da quanto disposto dall’art. 86, comma 3 del T.U.L.P.S., introdotto dall’art. 37 della legge 388/2000); Si rileva peraltro che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 32 dd. 30.4.2012, ha approvato apposite norme regolamentari che vietano la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del R.D. 773/1931, in prossimità di luoghi sensibili.

-     l’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela autorizzata accede normalmente, purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un amento del prezzo delle consumazioni;

-     la pratica dei giochi leciti, con il solo onere dell’esposizione della tabella giochi proibiti, vidimata dal Sindaco (vedasi modulo di richiesta). Tale tabella contiene anche alcune prescrizioni che l’esercente deve rispettare al fine di non incorrere nelle relative sanzioni;

-      la vendita per asporto dei prodotti che si è autorizzati a somministrare (non si applica agli esercizi alberghieri senza somministrazione aperta al pubblico). Tale vendita è soggetta, nell’ambito degli orari di somministrazione autorizzati, alle disposizioni previste per gli esercizi di vendita al dettaglio, deve essere funzionale e correlata all’attività di somministrazione e la superficie dell’esercizio destinata a tale attività non deve superare il 10 per cento di quella destinata alla somministrazione; tale percentuale è fissata nel 20 per cento per gli esercizi ai quali è stato attribuito il marchio di prodotto.

Nella sezione "modulistica" è disponibile ulteriore modulistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande per casi specifici (ad esempio per la conduzione a mezzo di preposti, per la variazione dell'insegna ecc.).

 

VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI.

Si segnalano le novità apportate dalla L.P. 3.8.2010 n. 19 la quale ha stabilito, all'art. 2 che, fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, negli esercizi di somministrazione, anche a carattere temporaneo, negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, negli esercizi agrituristici, negli esercizi commerciali, anche su area pubblica, nei rifugi alpini ed escursionistici, nelle manifestazioni fieristiche e in tutte le altre strutture o aziende, anche agricole, artigianali o industriali, nelle quali è autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, la somministrazione o la vendita di bevande, sono vietate la somministrazione, la vendita e l'offerta, a titolo gratuito o di assaggio, di bevande alcoliche a soggetti minori di diciotto anni. Il divieto di somministrazione o vendita è reso pubblico con appositi cartelli esposti all'esterno o all'interno dei luoghi dai soggetti responsabili. Chi somministra o vende può esigere la visione di un documento di identità atto a comprovare l'età; nell'ipotesi di mancata esibizione la somministrazione è rifiutata.

Sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione di bevande alcoliche durante manifestazioni svolte in luoghi dedicati esclusivamente ai minori di diciotto anni.

Il comune territorialmente competente, in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo di particolare rilevanza, può, anche a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine, vietare o limitare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche nelle zone interessate.

L'art. 3 della legge contiene disposizioni su incentivi per la somministrazione di bevande analcoliche e l'art. 4 stabilisce le sanzioni in caso di mancata osservanza della norma.

 

Si fa presente inoltre che per l’attività di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche, comprese vino, birra e simili, effettuate sia in esercizi pubblici che in occasioni di manifestazioni, sagre di paese, feste patronali, oltre  alla autorizzazione amministrativa, rilasciata dal  Comune, è necessario richiedere la licenza di vendita, che viene rilasciata dall’Ufficio delle Dogane di Trento, utilizzando apposita modulistica.


Per informazioni relativamente allo svolgimento dell’attività di somministrazione, il possesso dei requisiti relativi, l’utilizzo della modulistica, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Segreteria ed Affari Generali del Comune (Sig.ra Nicoletta Stroppa – II piano – uff n. 6 – tel. 0461-758707).

Ultimo aggiornamento Martedì 15 Maggio 2012 07:40