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Le attività di commercio su aree pubbliche PDF Stampa Email
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ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI IN PROVINCIA DI TRENTO – commercio su aree pubbliche

 

Lo svolgimento di attività commerciali in Provincia di Trento è disciplinato dalla L.P. 8.5.2000 n. 4 e s.m. e dal relativo Regolamento di esecuzione.

 La norma distingue diverse tipologie di attività commerciale:

  1. IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA (cd. “negozi”)
  2. IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (cd. “ambulantato”)
  3. LE FORME “SPECIALI” DI VENDITA (vendita in spacci interni, vendita mediante apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, vendita mediante televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita presso il domicilio dei consumatori e mediante illustrazioni di cataloghi o forme simili di vendita e propaganda commerciale)

 

La competenza al rilascio delle autorizzazioni o al ricevimento delle denuncie di inizio attività per lo svolgimento di attività commerciali AL DETTAGLIO è di competenza dei comuni. Si intende per commercio al dettaglio l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merce in conto proprio e le rivenda direttamente al consumatore finale.

Per poter svolgere attività commerciali è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- requisiti morali previsti dall’art. 71 del .D.Lgs. 126.3.2010 n. 59 sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare

- requisiti professionali  per la vendita di prodotti alimentari previsti dall’art. 71, comma 6, del medesimo D.Lgs. 59/2010.

Nel caso di società la legge specifica quali soggetti devono possedere i requisiti sopra indicati.

 

I requisiti soggettivi sono necessari anche per lo svolgimento di ATTIVITA’ COMMERCIALE ALL’INGROSSO, svolta da chiunque professionalmente acquisti merce in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tali attività - a seguito delle innovazioni apportate dalla L.P. 30.7.2010 n. 17 e  dalle relative disposizioni regolamentari - sono soggette a dichiarazione di inizio attività secondo la modulistica approvata dalla Giunta Provinciale. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche.

E' vietato l'esercizio congiunto negli stessi locali dell'attività di vendita all'ìingrosso e al dettaglio. Il divieto non si applica per la vendita delle categorie di prodotti stabilite dal regolamento di esecuzione.

 

 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE.

 

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, ovvero presso il domicilio dei consumatori.

 

Il  commercio su aree pubbliche puo’ essere svolto:

 

  1. su POSTEGGI dati in concessione dal comune per dieci anni

Il rilascio dell’autorizzazione/concessione per posteggi presuppone la disponibilità di tali posteggi sul territorio. Il Consiglio comunale, attraverso la disciplina del commercio su aree pubblicheistituisce  i vari mercati, fiere, posteggi isolati, e determina quindi il numero,  la composizione, dimensione e ubicazione dei vari posteggi (vedasi articolo specifico illustrativo dei vari mercati istituiti)

L’assegnazione di eventuali posteggi liberi avviene sulla base di apposite graduatorie formate dal comune per ciascun mercato.

Qualora non siano disponibili nuovi posteggi, gli operatori commerciali su aree pubbliche possono comunque chiedere di essere inseriti in graduatoria, partecipando ai mercati in caso di assenza dei titolari di posteggio.

La domanda di assegnazione di posteggio o di inclusione nella graduatoria puo’ essere prodotta utilizzando  l’apposita modulistica.

E' disponibile la seguente modulistica:

- domanda di assegnazione nuovo posteggio (in caso di mercati di nuova istituzione  o qualora siano vacanti dei posteggi);

- domanda di partecipazione al mercato (inclusione nella c.d. "spunta"); a tale modulo va allegata una copia dell'autorizzazione con la quale si intende eseguire l'attività di vendita, precisando che sia le autorizzazioni amministrative per l'esercizio di attività commerciale su area pubblica mediante posteggio (cd. autorizzazioni tipo "A") che le autorizzazioni amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (cd. autorizzazioni di tipo "B") costituiscono titolo idoneo per la partecipazione.

- domanda di partecipazione a fiera: anche a tale modulo va allegata una copia dell'autorizzazione con la quale si intende esercitare l'attività, come precisato al precedente capoverso.

I moduli contengono anche le dichiarazioni integrative riferite ad eventuali soci e/o preposti Per tutti i soggetti che sottoscrivono dichiarazioni è necessario produrre la fotocopia della carta di identità.

 

 

 

2. su qualsiasi area pubblica, purchè in forma ITINERANTE.

 

L’attività itinerante è il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve (massimo un’ora, allontanandosi poi di almeno 500 metri), di norma con l’uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l’apprestamento e l’esposizione di uno o piu’ banchi o di altro simile contenitore di merci appoggiato al suolo.

Nella scelta dell’area si devono considerare eventuali limitazioni imposte dal comune e rispettare le norme del Codice della Strada.

La vendita itinerante si esercita sulla base di un’AUTORIZZAZIONE (cd. autorizzazione di tipo "B") rilasciata dai comuni (le persone fisiche e giuridiche hanno titolo a chiedere l'autorizzazione presso qualsiasi comune).

L’autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori e dove essi si trovano per motivi di lavoro, di studio, di cura, intrattenimento e svago.

 E' disponibile il modulo di domanda per ottenere una nuova autorizzazione per lo svolgimento di attività in forma itinerante. Il modulo contiene anche le dichiarazioni integrative riferite ad eventuali  soci e/o preposti. Per tutti i soggetti che sottoscrivono dichiarazioni è necessario allegare una fotocopia della carta di identità.

Il Comune si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni.

 

 

Apposita modulistica è inoltre disponibile per comunicare al Comune  i seguenti casi:

- SUBINGRESSO: inteso come trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della gestione o della proprietà delle aziende (o dei rami di azienda) concernenti attività commerciali su aree pubbliche

- CESSAZIONE DI ATTIVITA’: da comunicare al comune in caso di cessazione (o fine gestione) delle attività commerciali su aree pubbliche).

Comunicazione subingresso a mercati e fiere - mod.com9

Subingresso a mercati: elenco adempimenti

Subingresso a fiere: elenco adempimenti

Itineranti: comunicazione subingresso - cessazione attività - mod.com8bis

Comunicazione cessazione mercati e fiere - mod.com9bis

Comunicazione subingresso a spunta del mercato

 

E’ inoltre prevista la possibilità di richiedere dei permessi comunali per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di ricorrenze tradizionali o di manifestazioni straordinarie o di particolare interesse, validi per la sola durata delle predette manifestazioni. Tali permessi sono rilasciati esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti soggettivi e professionali (nel caso di vendita di prodotti alimentari) previsti dalla legge  e nei limiti dei posteggi appositamente previsti dal Comune.

La richiesta puo’ essere formulata secondo la modulistica allegata. Domanda permesso temporaneo di vendita

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Alle forme di vendita sopra descritte si affianca la VENDITA DI PRODOTTI DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI (disciplinata dal D.Lgs. 18.5.2001 n. 228).

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e in possesso dei requisiti morali previsti dall’art 4 del D.Lgs. 228/2001, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (anche prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’imrpesa), osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e producendo apposite COMUNICAZIONI  ai comuni.

 

La vendita di prodotti agricoli in forma ITINERANTE è soggetta a comunicazione da presentare al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione almeno trenta giorni prima dell’inizio attività.(vedi apposita modulistica) Comunicazione vendita di prodotti agricoli

 

La comunicazione non è necessaria per la vendita esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità.

 

La vendita al dettaglio NON IN FORMA ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE O IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO è soggetta a comunicazione da presentare al comune in cui si intende esercitare la vendita . .(vedi apposita modulistica) Comunicazione vendita di prodotti agricoli

 

 

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L’esercizio delle attività di vendita sopra descritte deve inoltre avvenire con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità ed igiene.

In particolare, la vendita di prodotti alimentari  è soggetta ad apposita comunicazione all’Azienda Provinciale Servizi Sanitari con utilizzo della modulistica all’uopo predisposta dall’Azienda stessa.

Per eventuali informazioni sullo svolgimento di attività economiche gli interessati possono rivolgersi al Servizio Segreteria ed Affari Generali del Comune (Ufficio n. 6 – II piano ) –

Responsabile: Stroppa Nicoletta

Tel. 0461-758707

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 24 Ottobre 2011 08:18