| Le attività di commercio su aree private |
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ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI IN PROVINCIA DI TRENTO – commercio su aree private
Lo svolgimento di attività commerciali in Provincia di Trento è disciplinato dalla L.P. 30.07.2010 N. 17 e dalla L.P. 8.5.2000 n. 4 (della quale si applica tuttora il regolamento di esecuzione, fino ad approvazione del nuovo regolamento della L.P. 17/2010). Per alcune tipologie di attività si applica il D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e s.m. I requisiti per l'accesso alle attività commerciali sono disciplinati dal D.lgs. 59/2010. Con l'approvazione dei criteri provvisori di programmazione urbanistica previsti dall'art. 72 della L.p. 17/2010 (avvenuta con deliberazione della Giunta Provinciale n. 177 dd. 4.2.2011) sono state rese operative le nuove soglie dimensionali degli esercizi. La norma distingue diverse tipologie di attività commerciale:
La competenza al rilascio delle autorizzazioni o al ricevimento delle segnalazioni o comunicazioni di inizio attività per lo svolgimento di attività commerciali AL DETTAGLIO è di competenza dei comuni. Si intende per commercio al dettaglio l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merce in conto proprio e le rivenda direttamente al consumatore finale.
Per poter svolgere attività commerciali è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: - requisiti morali previsti dall’art. 71 del .D.Lgs. 126.3.2010 n. 59 sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare - requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari previsti dall’art. 71, comma 6, del medesimo D.Lgs. 59/2010. Nel caso di società la legge specifica quali soggetti devono possedere i requisiti sopra indicati.
I requisiti soggettivi sono necessari anche per lo svolgimento di ATTIVITA’ COMMERCIALE ALL’INGROSSO, svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tali attività - a seguito delle innovazioni apportate dalla L.P. 30.7.2010 n. 17 e dalle relative disposizioni regolamentari - sono soggette a dichiarazione di inizio attività secondo la modulistica approvata dalla Giunta Provinciale. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche. E' vietato l'esercizio congiunto negli stessi locali dell'attività di vendita all'ìingrosso e al dettaglio. Il divieto non si applica per la vendita delle categorie di prodotti stabilite dal regolamento di esecuzione. E' possibile scaricare il modulo di segnalazione certificata inizio attività per lo svolgimento attività commerciale all'ingrosso, il quale riporta anche la documentazione da produrre in allegato. E' disponibile inoltre il modulo di segnalazione certificata per comunicare eventuali variazioni relative all'attività. ------------------
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
La norma ha diversificato le procedure per l’attivazione degli esercizi commerciali sulla base delle rispettive tipologie, che si possono riassumere come segue: A) Esercizi di vicinato. Sono gli esercizi commerciale in sede fissa aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 150. Possono essere localizzati sul territorio comunale nel rispetto delle disposizioni urbanistiche fissate dal Piano Regolatore Generale. In linea generale il commercio di vicinato è ammesso nelle zone come il centro storico e gli insediamenti abitativi esistenti, di completamento e di nuova espansione costituenti il centro urbano. L'art. 35 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale disciplina in modo dettagliato le possibilità di insediamento. E' possibile scaricare il modello di "segnalazione certificata di inizio attività" per l'apertura, l'ampliamento di superficie e il trasferimento di sede di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita previste dalla nuova deliberazione della Giunta Proivnciale n. 177/2011 Nel modulo è elencata la documentazione da produrre in allegato. Eventuali interessati possono rivolgersi al Servizio Attività economiche del Comune.
B) Medie strutture di vendita. Sono medie strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie di vendita compresa tra 151 e 400 mq. .
La localizzazione di medie strutture sul territorio comunale deve avvenire nel rispetto delle disposizioni urbanistiche fissate dal Piano Regolatore Generale comunale e delle disposizioni contenute nella L.P. 17/2010 e dalla deliberazione della Giunta Proivnciale n. 177/2011. L'art. 35 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore generale disciplina in modo dettagliato le possibilità di insediamento. E' possibile scaricare il modello di "segnalazione certificata di inizio attività" per l'apertura, l'ampliamento di superficie e il trasferimento di sede di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita previste dalla nuova deliberazione n. 177/2011. Nel modulo è elencata la documentazione da produrre in allegato. Eventuali interessati possono rivolgersi al Servizio Attività Economiche del Comune.
C) Grandi strutture di vendita. Sono grandi strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a 400 mq.. L’apertura , l’ampliamento e il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE del comune, che attualmente puo' essere rilasciata nei limiti previsti dalla deliberazione della Giunta Proivnciale n. 177/2011 - art. 3. E' possibile scaricare il modulo di domanda, che riporta anche gli allegati da produrre. Il subingresso, la cessazione e la variazione (riduzione superficie di vendita o di settore merceologico o ampliamento) di medie strutture di vendita è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività. E' possibile scaricare il modulo di segnalazione certificata, che riporta anche gli allegati da produrre.
________________________ E' disponibile sul sito altra modulistica riguardante attività commerciali al dettaglio: - il modulo di richiesta di iscrizione all'Albo delle "Botteghe storiche", precisando che l'iscrizione è disposta dal Comune in presenza dei requisiti previsti dall'art. 63, comma 3, della L.P. 17/2010 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25.3.2011 la quale prevede che: 1 Sono considerati botteghe storiche gli esercizi commerciali al dettaglio, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (situati anche fuori dai luoghi storici del commercio) che presentano i seguenti requisiti: a) svolgono la propria attività da almeno cinquant’anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell’attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica o di servizio;
- il modulo per comunicare lo svolgimento di vendite particolarmente favorevoli, disciplinate dall'art 28, comma 4), della L.P. 17/2010.
D) VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
L’apertura di rivendite esclusive o promiscue per la vendita di giornali e riviste è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune con i limiti numerici previsti dalla L.P. 46/1983, dalle norme attuative e dalla programmazione comunale. La L.P. 17/2010 ha disciplinato ex novo la materia delle rivendite di giornali e riviste ma le disposizioni transitorie contenute all'art. 74 della legge stabiliscono la decorrenza delle nuove disposizioni a decorrere dal 1 gennaio 2015. E' disponibile il modulo di domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Per l’attività commerciale su aree pubbliche vedasi apposita sezione sul sito.
FORME SPECIALI DI VENDITA
Le forme speciali di vendita sono disciplinate dal D. Lgs 114/1998. Sono tutte attivabili mediante presentazione di una COMUNICAZIONE, da presentare al comune competente per territorio (cioe’ ove viene effettuata la vendita). Per la vendita per corrispondenza o presso il domicilio dei consumatori la comunicazione va prodotta al comune nel quale l’esercente ha la residenza (se persona fisica) o la sede legale. E’ disponibile la seguente modulistica: - comunicazione vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione; - comunicazione commercio elettronico; - comunicazione vendita a domicilio - comunicazione vendita in spacci interni; - comunicazione vendita mediante distributori automatici
------------------ Alle forme di vendita sopra descritte si affianca la VENDITA DI PRODOTTI DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI (disciplinata dal D.Lgs. 18.5.2001 n. 228). Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e in possesso dei requisiti morali previsti dall’art 4 del D.Lgs. 228/2001, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (anche prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’imrpesa), osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e producendo apposite COMUNICAZIONI ai comuni.
La vendita di prodotti agricoli in forma ITINERANTE è soggetta a comunicazione da presentare al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione almeno trenta giorni prima dell’inizio attività.(Vedasi apposita modulistica)
La comunicazione non è necessaria per la vendita esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità.
La vendita al dettaglio NON IN FORMA ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE O IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO è soggetta a comunicazione da presentare al comune in cui si intende esercitare la vendita
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L’esercizio delle attività di vendita sopra descritte deve inoltre avvenire con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sanità ed igiene. In particolare, la vendita di prodotti alimentari è soggetta ad apposita comunicazione all’Azienda Provinciale Servizi Sanitari con utilizzo della modulistica all’uopo predisposta dall’Azienda stessa.
Ulteriore modulistica per casi specifici è disponibile alla sezione MODULISTICA.
Per eventuali informazioni sullo svolgimento di attività economiche gli interessati possono rivolgersi al Servizio Segreteria ed Affari Generali del Comune (Ufficio n. 6 – II piano ) – Responsabile: Stroppa Nicoletta Tel. 0461-758707
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| Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Marzo 2012 17:12 |











