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Come pagare l'I.C.I. PDF Stampa Email
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Chi deve pagare:

Il proprietario di immobili o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli immobili stessi. Nei Comuni del Trentino Alto Adige non si deve pagare l’I.C.I. per i terreni agricoli.

 

Quando pagare:

Allo scopo di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, l’ICI dovrà essere versata in un’unica soluzione dal 1° al 16 dicembre. Chi lo ritiene opportuno, potrà, comunque continuare a versare l’imposta in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre secondo le modalità previste dalla Finanziaria 2001.Si può pagare in un’unica rata entro il 16 giugno barrando la casella acconto e saldo del bollettino di versamento.

Come si determina il valore degli immobili
Fabbricati:

Per i fabbricati il valore è costituito dall'intera rendita catastale, iscritta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5% moltiplicata:

  • per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  • per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.)
  • per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
  • per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate sulla rendita catastale, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione e dal fatto che siano utilizzati o meno).


Area fabbricabile:

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune ha fissato, ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs 446/97, i valori delle aree fabbricabili da utilizzare al fine di evitare l’ accertamento.


Come si determina l’imposta:

L’imposta dovuta per l’anno 2011 è determinata applicando al valore del fabbricato e dell’area fabbricabile, così come appena specificato, le aliquote deliberate dal Comune.

Una volta determinata l’imposta su base annua (applicando l’aliquota al valore intero dell’immobile) si deve quantificarla in proporzione ai mesi dell’anno solare durante i quali è stato posseduto l’immobile (tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di possesso, si trascura la frazione di mese inferiore a quindici giorni mentre si computa un mese intero il possesso per almeno quindici giorni).

 

Abitazione Principale:

E’ stata confermata, anche per l’anno 2011, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili per le unità immobiliari accatastate nel gruppo A e destinate ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione delle unità immobiliari accatastate nei gruppi  A1, A8  e  A9 e delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (a condizione che non risultino locate),  per le  quali  continua  ad  applicarsi  la  detrazione,  fissata  in  € 168,00, e l’aliquota del 4 per mille prevista per le abitazioni principali.

L’esclusione prevista per le abitazioni è estesa ai seguenti casi:

  • pertinenze dell’abitazione principale quali per esempio cantine, box, posti macchina coperti e scoperti, garage classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Il beneficio si applica ad una sola pertinenza;

  • abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore, ai suoi parenti entro il I° grado (genitori e figli), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita richiesta su modello predisposto dal Comune, entro la data di scadenza del versamento dell’imposta (16 dicembre 2011);

  • unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Aliquote:
È stata confermata, anche per l’anno 2011, l’aliquota I.C.I. nella misura ordinaria del 5,5 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3 A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 (abitazioni) fatte salve le diverse disposizioni di seguito indicate;
E’ stata confermata, anche per l’anno 2011, l’aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille da applicare a tutti gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3 A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 (abitazioni) diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e da quelle rientranti nel successivo punto;
E’ stata confermata, anche per l’anno 2011, l’aliquota ordinaria del 5,5 per mille per le unità immobiliari (compresa un’eventuale relativa pertinenza) locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; l’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta su modello predisposto dal Comune, entro la data di scadenza del versamento dell’imposta (16 dicembre 2011);
E’ stata confermata, anche per l’anno 2011, l’aliquota ridotta del 5 per mille per le unità immobiliari effettivamente utilizzate (anche da soggetti diversi rispetto al soggetto passivo) per l’esercizio di attività artigianali e commerciali (intese come attività con licenza di commercio al minuto) nel centro storico di Borgo (come delimitato dal P.R.G.) e nella porzione del territorio comunale posta a sud della S.S. 47 (Olle e Sella); l’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta su modello predisposto dal Comune, entro la data di scadenza del versamento dell’imposta (16 dicembre 2011);
E’ stata confermata anche per l’anno 2011, l’aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) e C/1 (negozi e botteghe) del centro storico di Borgo (Piazza Romani, Piazza Degasperi, Piazza Martiri della Resistenza, Piazzale Dante Alighieri, Corso Ausugum, Via Padri Morizzo, Via Brigata Venezia, P.ta S.Benedetto G.Labrè, Largo Dordi, Via Fratelli (fino all’incrocio con la S.S. 47), Via Cesare Battisti, Via della Gora) che non risultato effettivamente utilizzate per lo svolgimento delle attività corrispondenti alla loro classificazione catastale. Per non essere assoggettati a questa aliquota e continuare quindi a scontare l'aliquota ordinaria è necessario presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune.
Per evitare la correzione dei bollettini sarebbe opportuno che le richieste di agevolazione venissero presentate in anticipo rispetto alla scadenza del versamento (16 dicembre 2011).
Tali richieste, presentate per gli anni precedenti, qualora continuino a sussistere i presupposti, conservano validità anche per l’anno d’imposta 2011.

Cittadini italiani residenti all'estero

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. A questa unità immobiliare è applicata l'aliquota e la detrazione prevista per le abitazioni principali. L’agevolazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione che attesti di non godere dei medesimi benefici per altri immobili in Italia.

 Inagibilità/inabitabilità:

L’imposta è ridotta del 50% per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/68, così come modificata dalla legge 127/97, nella quale si dichiara:
La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ristrutturazione edilizia non costituiscono condizioni di inagibilità o di inabitabilità dei fabbricati.

Modalità di versamento:         Novità

Il versamento va effettuato utilizzando il mod. F24, oppure, sul conto corrente bancario presso la tesoreria comunale - Unicredit Banca agenzia di Borgo Valsugana (I-BAN IT/60/M/02008/34400/000041128444) e sul conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima (c.c.p. 11040383), nonché tramite carta di credito o bancomat (a condizione che il contribuente comunichi i dati identificativi richiesti con le modalità fissate del Servizio Finanziario), oppure a favore dell’Agente della Riscossione per le Provincie di Bolzano e Trento, Equitalia Trentino Alto Adige-Sudtirol Spa – BORGO VALSUGANA – TN - ICI, sul conto corrente n. 88750245.

Modello F24: Attraverso questo strumento è possibile pagare l’imposta presso un qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo aggiuntivo e compensare l’importo dovuto per l’I.C.I. con altri crediti derivanti da altre imposte. Si ricorda che il codice comune e i codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello sono i seguenti:

Codice Comune: B006 – Codice tributo per abitazione principale: 3901 – Codice tributo per terreni agricoli: 3902 - Codice tributo per aree fabbricabili: 3903 - Codice tributo per altri fabbricati: 3904.
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (es. € 105,36= 105,00 e 81,51 = 82,00).
Importi minimi: i versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo dell’ICI risulta inferiore o uguale a € 12,00.
E’ prevista la possibilità di procedere alla compensazione di eventuali crediti di imposta verso il Comune con le somme da versare per l’anno 2010 da concordare con l’ufficio competente.

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 17 Gennaio 2011 11:48