| Come pagare l'I.C.I. |
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Chi deve pagare: Il proprietario di immobili o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli immobili stessi. Nei Comuni del Trentino Alto Adige non si deve pagare l’I.C.I. per i terreni agricoli.
Quando pagare: Allo scopo di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, l’ICI dovrà essere versata in un’unica soluzione dal 1° al 16 dicembre. Chi lo ritiene opportuno, potrà, comunque continuare a versare l’imposta in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre secondo le modalità previste dalla Finanziaria 2001.Si può pagare in un’unica rata entro il 16 giugno barrando la casella acconto e saldo del bollettino di versamento. Come si determina il valore degli immobili Per i fabbricati il valore è costituito dall'intera rendita catastale, iscritta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5% moltiplicata:
Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate sulla rendita catastale, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione e dal fatto che siano utilizzati o meno). Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune ha fissato, ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs 446/97, i valori delle aree fabbricabili da utilizzare al fine di evitare l’ accertamento.
L’imposta dovuta per l’anno 2011 è determinata applicando al valore del fabbricato e dell’area fabbricabile, così come appena specificato, le aliquote deliberate dal Comune. Una volta determinata l’imposta su base annua (applicando l’aliquota al valore intero dell’immobile) si deve quantificarla in proporzione ai mesi dell’anno solare durante i quali è stato posseduto l’immobile (tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di possesso, si trascura la frazione di mese inferiore a quindici giorni mentre si computa un mese intero il possesso per almeno quindici giorni).
Abitazione Principale: E’ stata confermata, anche per l’anno 2011, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili per le unità immobiliari accatastate nel gruppo A e destinate ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione delle unità immobiliari accatastate nei gruppi A1, A8 e A9 e delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (a condizione che non risultino locate), per le quali continua ad applicarsi la detrazione, fissata in € 168,00, e l’aliquota del 4 per mille prevista per le abitazioni principali. L’esclusione prevista per le abitazioni è estesa ai seguenti casi:
Aliquote: Cittadini italiani residenti all'estero Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. A questa unità immobiliare è applicata l'aliquota e la detrazione prevista per le abitazioni principali. L’agevolazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione che attesti di non godere dei medesimi benefici per altri immobili in Italia. Inagibilità/inabitabilità: L’imposta è ridotta del 50% per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata: Modalità di versamento: Novità Il versamento va effettuato utilizzando il mod. F24, oppure, sul conto corrente bancario presso la tesoreria comunale - Unicredit Banca agenzia di Borgo Valsugana (I-BAN IT/60/M/02008/34400/000041128444) e sul conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima (c.c.p. 11040383), nonché tramite carta di credito o bancomat (a condizione che il contribuente comunichi i dati identificativi richiesti con le modalità fissate del Servizio Finanziario), oppure a favore dell’Agente della Riscossione per le Provincie di Bolzano e Trento, Equitalia Trentino Alto Adige-Sudtirol Spa – BORGO VALSUGANA – TN - ICI, sul conto corrente n. 88750245. Modello F24: Attraverso questo strumento è possibile pagare l’imposta presso un qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo aggiuntivo e compensare l’importo dovuto per l’I.C.I. con altri crediti derivanti da altre imposte. Si ricorda che il codice comune e i codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello sono i seguenti: Codice Comune: B006 – Codice tributo per abitazione principale: 3901 – Codice tributo per terreni agricoli: 3902 - Codice tributo per aree fabbricabili: 3903 - Codice tributo per altri fabbricati: 3904.
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| Ultimo aggiornamento Lunedì 17 Gennaio 2011 11:48 |











